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✍️ Addio ai 60 giorni: la formazione deve precedere l’attività lavorativa

2025-07-06 18:51

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FORMAZIONE,

✍️ Addio ai 60 giorni: la formazione deve precedere l’attività lavorativa

Il 17 aprile 2025 è stato raggiunto un nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Questo accordo stabilisce in modo dettagliato la durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in conformità all’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 81/08. L’entrata in vigore è stata immediata, coincidente con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con l’adozione di questo nuovo Accordo, tutti i precedenti accordi in materia di formazione sulla salute e sicurezza vengono abrogati. Tra questi si annoverano:

  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti.
  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • L’Accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione.
  • L’Accordo del 25 luglio 2012 sulle linee applicative degli accordi ex articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/08.
  • L’Accordo del 7 luglio 2016 riguardante la formazione di RSPP e ASPP1.

 

Novità  principali e obblighi formativi:

1.       Addio ai 60 giorni: la formazione deve precedere l’attività lavorativa

Una delle novità più rilevanti è l’abolizione del termine precedente di 60 giorni per erogare la formazione dopo l’assunzione. Ora, il lavoratore deve essere formato prima di iniziare la mansione. Questa disposizione rappresenta un significativo cambio di paradigma che valorizza la prevenzione e la tutela dal primo giorno.

  1. Verifica dell’efficacia formativa: obbligo di valutazione dei risultati e misurazione dell’impatto sui comportamenti in azienda
  2. I datori di lavoro DEVONO frequentare la formazione prevista dal nuovo Accordo.
  3. I preposti che hanno svolto la formazione o l’aggiornamento da più di due anni rispetto al 24 maggio 2025 dovranno aggiornarsi entro il 23 maggio 2026; per chi ha frequentato corsi più recentemente, la scadenza resta quella naturale dei due anni.
  4. Per la formazione relativa agli ambienti confinati (DPR 177/2011), i nuovi corsi dovranno essere completati entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026.
  5. Anche la formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo dovrà essere completata entro il 23 maggio 2026.

Validità dei crediti formativi precedenti:

Gli attestati di formazione rilasciati da oltre dieci anni e che non sono mai stati aggiornati non sono più considerati validi; in questi casi è necessario ripetere la formazione da capo


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