Emissioni in atmosfera
Ogni impianto che produce emissioni deve avere una preventiva autorizzazione, nel rispetto dei valori limite imposti. Sono emissioni le sostanze solide, liquide o gassose immesse in atmosfera da uno o più punti.
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Il D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) regola la tutela dell'ambiente. In pratica, per un'azienda significa emissioni in atmosfera, scarichi di reflui produttivi e gestione dei rifiuti.
Ogni impianto che produce emissioni deve avere una preventiva autorizzazione, nel rispetto dei valori limite imposti. Sono emissioni le sostanze solide, liquide o gassose immesse in atmosfera da uno o più punti.
Tutti gli scarichi in pubblica fognatura, a eccezione di quelli domestici, devono essere autorizzati. A seconda dell'attività può servire un impianto di pretrattamento.
Dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento: classificare il rifiuto, scegliere trasportatori e impianti autorizzati e conservare la responsabilità fino alla destinazione finale.
Ogni azienda, per essere operativa, deve ottenere una preventiva autorizzazione alle emissioni dall'ente competente, nel rispetto dei limiti imposti.
Per le attività industriali il D.Lgs. 152/2006 prevede due livelli autorizzativi. Per le aziende soggette ad AIA, l'autorizzazione sostituisce quella alle emissioni; negli altri casi può essere compresa, se del caso, nell'AUA.
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere degli enti interessati tra cui il gestore della rete fognaria, e solo per attività collegate alla fognatura pubblica. Il permesso di allacciamento non costituisce titolo di scarico.
Se le acque reflue derivano da cicli produttivi e non rispettano i limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006 (per esempio caseifici, mattatoi e cantine vinicole), serve un impianto di depurazione. Eventuali deroghe ai limiti non sono mai definitive e dipendono dalla capacità residua dell'impianto di trattamento finale.
La gestione dei rifiuti comprende raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) e riutilizzo dei materiali di scarto, con l'obiettivo di ridurre l'impatto sulla salute e sull'ambiente.
Il produttore (art. 183, comma 1, lett. f, D.Lgs. 152/2006) è il soggetto la cui attività genera rifiuti, o chi effettua operazioni di pretrattamento o miscelazione che ne modificano natura o composizione. Gli oneri restano a suo carico.
Attribuire il codice CER al rifiuto prodotto, anche affidandosi a laboratori accreditati.
Verificare le autorizzazioni del trasportatore e dell'impianto di recupero o smaltimento. Il produttore conserva la responsabilità del corretto avvio fino alla destinazione finale, salvo il conferimento al servizio pubblico.
Accertarsi che stoccatori, trasportatori e gli altri detentori rispettino le norme tecniche e le condizioni previste per ogni tipologia di rifiuto.
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Dipende dall'attività. Le principali riguardano le emissioni in atmosfera, gli scarichi di acque reflue e la gestione dei rifiuti, regolati dal D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale).
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere degli enti interessati, tra cui il gestore della rete fognaria. Il permesso di allacciamento alla fognatura non costituisce titolo di scarico.
È il soggetto la cui attività produce rifiuti (art. 183 del D.Lgs. 152/2006). Deve caratterizzare il rifiuto e attribuire il codice CER, verificare le autorizzazioni di trasportatore e impianto, e accertarsi che le norme siano rispettate. La responsabilità del corretto smaltimento o recupero resta in capo al produttore fino alla destinazione finale.
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