VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA USO VIDEOTERMINALI

Il Decreto Legislativo 81/2008 dedica al lavoro a videoterminale (VDT) l’intero Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) - in particolare dall’articolo 172 all’articolo 179 – e l’allegato XXXIV (Videoterminali). 

Se “lunghi periodi di tempo trascorsi in una posizione obbligata possono causare disturbi al nostro fisico”, allo stesso modo “uno sforzo visivo in modalità ravvicinata protratto nel tempo può affaticare la vista”.

In questo senso l’ uso protratto del videoterminale può pertanto provocare nel lavoratore:

- “affaticamento visivo (bruciori, lacrimazione, astenopia, fotofobia, diplopia);

- disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie);

- stanchezza (disturbi di tipo psicologico e psicosomatico)”.

Riguardo alla sorveglianza sanitaria si segnala poi che la normativa vigente definisce il lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che “utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.

E tale lavoratore “videoterminalista”, come definito dalla normativa, deve essere “sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, a cura del Medico competente aziendale. La sorveglianza sanitaria è rivolta alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e di quelli legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale degli addetti a unità video e deve quindi prevedere accertamenti con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico”.
Per strutturare le postazioni di lavoro in accordo a quanto riportato nell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e garantire una “postazione di lavoro che possa ridurre al minimo” i rischi di insorgenza dei disturbi, fastidi o patologie indicate, occorre “fornire al lavoratore alcuni strumenti, quali:

- una sedia dotata di rotelle autofrenanti, che abbia il sedile regolabile in altezza e lo schienale regolabile in altezza e inclinazione;

- un piano di lavoro sufficientemente ampio, tale da consentire di appoggiare i documenti necessari al lavoro e da permettere di posizionare il monitor a 50/70 cm dagli occhi (dimensioni minime indicative del piano di lavoro cm 120 x 70)”.

Inoltre occorre anche “fare sì che lo schermo non presenti riflessi; pertanto evitare di posizionare i monitor in modo tale che alle spalle del lavoratore si trovino fonti luminose, sia naturali che artificiali. Allo scopo è utile dotare le finestre di tende del tipo a strisce, onde poter modulare l’intensità luminosa proveniente dall’esterno. Può essere utile un’illuminazione specifica locale del piano di lavoro (es: lampada da tavolo)”.

Si segnala poi che:

- “a richiesta del lavoratore, onde permettere allo stesso di sedere in posizione ottimale, deve essere fornito un poggiapiedi;
- può rendersi necessario un supporto per documenti;
- lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile, avere immagine stabile, esente da sfarfallamento, con brillanza e contrasto regolabili, non deve produrre riflessi e riverberi molesti;
- la tastiera deve essere inclinabile, dissociata dallo schermo, priva di riflessi, con tasti facilmente leggibili dalla normale posizione di lavoro”;
- l’impiego prolungato dei computer portatili “necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo”.

COME POSSIAMO AIUTARTI

ELITE supporta il Datore di Lavoro a controllare la conformità delle postazioni dei videoterminalisti  in riferimento alla normativa e alle linee guida specifiche di settore ed elabora i documenti necessari per dimostrare la conformità o in alternativa il piano di adeguamento .

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