Per attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, si intendono tutte quelle attività il cui esercizio è autorizzato solo a seguito di presentazione della SCIA VVF. All’atto di protocollo della SCIA VVF, vengono presentate tutte le attività presenti nell’edificio. La determinazione avviene assegnando a ciascuna un preciso numero che viene definito nel DPR 151 del 2011 Allegato 1.
il D.P.R. 151/2011 semplifica gli adempimenti e prevede procedure diverse sulla base della complessità delle attività. Infatti, secondo il principio della PROPORZIONALITÀ, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie in funzione del livello di rischio:
Categoria “A”
Attività contraddistinte da un limitato livello di complessità e dalla presenza di regole tecniche di riferimento. (Ad es. alberghi tra 25 e 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra 300 e 500 persone presenti, autorimesse tra 300 mq e 1.000 mq, impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc.).
Categoria “B”
Attività caratterizzate da una media complessità (ad es. alberghi tra 50 e 100 posti letto, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 mq, aziende e uf- fici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, ecc.) e le attività che non hanno regole tecniche di riferimento.
Categoria “C”
Attività contraddistinte da alto rischio e da elevata complessità tecnico-gestionale. (Ad es. centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza an- tincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane, ecc.).
Le procedure cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività. In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.
Attività di categoria A
Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto ai Vigili del Fuoco, ma è sufficiente presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzativo ai fini antincendi.
Le attività ricadenti nella categoria A non richiedono l’esame del progetto (parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco). Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività.
Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) la SCIA con allegato progetto.
Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei VVF o il SUAP rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata.
Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività.
In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.
Attività di categoria B
Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità sul progetto.
Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.
A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito.
Anche in questo caso sono previsti controlli a campione.
Attività di categoria C
Per le attività in categoria C è richiesto il parere di conformità dei VV.F. relativamente al progetto.
Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.
L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).
La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia! Per le attività di categoria B e C permane invece l’obbligo di richiedere la valutazione del progetto, ottenuta la quale il titolare dovrà procedere necessariamente alla presentazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi. Per le sole attività di categoria C, a seguito di presentazione della SCIA antincendio, il Comando dei Vigili del Fuoco procederà sistematicamente ad effettuare i sopralluoghi di controllo che, in caso di esito positivo, produrranno come atto finale il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Nella figura successiva cerchiamo di riassumere tutte le caratteristiche delle 3 categorie.
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