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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 3 settembre 2021.

L’art. 3 del D.M. 3/9/21 individua 4 casistiche per l’applicazione dei diversi Criteri di Progettazione, Realizzazione ed Esercizio della Sicurezza Antincendio, ossia:

 

  1. Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi

  2. Luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”, in cui è possibile utilizzare il Minicodice di Prevenzione Incendi riportato all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/21

  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), estendendo quindi l’applicazione del codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro che:

    • Non sono soggetti a regole tecniche verticali
    • Non sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11)
    • Non rientrano tra le attività a Basso Rischio Incendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21
  4. Come ultimo, viene indicato che per i luoghi classificati a Rischio Basso di Incendio, in alternativa al Minicodice, può essere “volontariamente” applicato il D.M. 3 agosto 2015, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, individua a priori i luoghi di lavoro classificati a Rischio Basso di Incendio e fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio che dovrà comprendere:

definendo già quelle che sono le strategie antincendio che devono essere attuate.

La formazione in “livelli” come indicato dal D.M. 2 settembre 2021 indica infatti i nuovi percorsi di formazione e aggiornamento a cui saranno soggetti gli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio.

I nuovi corsi di formazione per Addetti Antincendio previsti dal D.M. 2/9/21 si suddividono in:

livello 1, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso

livello 2, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Medio

livello 3, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Alto

 

  1. individuazione dei pericoli d’incendio;

  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al Rischio d’Incendio

  4. individuazione dei beni esposti al Rischio d’Incendio

  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti

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Come possiamo aiutarti

ELITE supporta il Datore di Lavoro ad effettuare la valutazione del rischio di incendi all'interno dell'attività lavorativa attraverso i seguenti passi:
Fase 1: Ricerca di ogni pericolo di incendio (sostanze combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, facilità di propagazione dell’incendio).
Fase 2: Valutazione delle persone esposte a rischio incendio.
Fase 3: Eliminare o, se non è possibile, ridurre i pericoli di incendio.
Fase 4: Valutazione del rischio residuo di incendio.
Fase 5: Verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero scelta di eventuali ulteriori provvedimenti o misure necessarie.

Contattaci per un preventivo gratuito e una consulenza senza impegno! Oppure chiamaci al numero 0544 456215 oppure 333/6732207

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