VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 3 settembre 2021.

L’art. 3 del D.M. 3/9/21 individua 4 casistiche per l’applicazione dei diversi Criteri di Progettazione, Realizzazione ed Esercizio della Sicurezza Antincendio, ossia:

  1. Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi
  2. Luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”, in cui è possibile utilizzare il Minicodice di Prevenzione Incendi riportato all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/21
  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), estendendo quindi l’applicazione del codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro che:
    • Non sono soggetti a regole tecniche verticali
    • Non sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11)
    • Non rientrano tra le attività a Basso Rischio Incendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21
  4. Come ultimo, viene indicato che per i luoghi classificati a Rischio Basso di Incendio, in alternativa al Minicodice, può essere “volontariamente” applicato il D.M. 3 agosto 2015, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, individua a priori i luoghi di lavoro classificati a Rischio Basso di Incendio e fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio che dovrà comprendere:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio;
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al Rischio d’Incendio
  4. individuazione dei beni esposti al Rischio d’Incendio
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti

definendo già quelle che sono le strategie antincendio che devono essere attuate.

La formazione in “livelli” come indicato dal D.M. 2 settembre 2021 indica infatti i nuovi percorsi di formazione e aggiornamento a cui saranno soggetti gli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio.

I nuovi corsi di formazione per Addetti Antincendio previsti dal D.M. 2/9/21 si suddividono in:

livello 1, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso

livello 2, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Medio

livello 3, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Alto

Come possiamo aiutarti

ELITE supporta il Datore di Lavoro ad effettuare la valutazione del rischio di incendi all'interno dell'attività lavorativa attraverso i seguenti passi:
Fase 1: Ricerca di ogni pericolo di incendio (sostanze combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, facilità di propagazione dell’incendio).
Fase 2: Valutazione delle persone esposte a rischio incendio.
Fase 3: Eliminare o, se non è possibile, ridurre i pericoli di incendio.
Fase 4: Valutazione del rischio residuo di incendio.
Fase 5: Verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero scelta di eventuali ulteriori provvedimenti o misure necessarie.
Contattaci per un preventivo gratuito e una consulenza senza impegno! Oppure chiamaci al numero 0544 456215