La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 3 settembre 2021.
L’art. 3 del D.M. 3/9/21 individua 4 casistiche per l’applicazione dei diversi Criteri di Progettazione, Realizzazione ed Esercizio della Sicurezza Antincendio, ossia:
Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, individua a priori i luoghi di lavoro classificati a Rischio Basso di Incendio e fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio che dovrà comprendere:
definendo già quelle che sono le strategie antincendio che devono essere attuate.
La formazione in “livelli” come indicato dal D.M. 2 settembre 2021 indica infatti i nuovi percorsi di formazione e aggiornamento a cui saranno soggetti gli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio.
I nuovi corsi di formazione per Addetti Antincendio previsti dal D.M. 2/9/21 si suddividono in:
livello 1, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso
livello 2, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Medio
livello 3, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Alto
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