Gli agenti biologici, secondo la definizione del d.lgs. 81/2008 (art. 267), sono "qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni" e includono pertanto batteri, virus, funghi
microscopici ed endoparassiti.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori
derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici
deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro.
Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:
- identificare i pericoli anche potenziali
- stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
- identificare e quantificare i soggetti esposti
- misurare l'entità di tale esposizione.
La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione.
Al fine di valutare l’esposizione dei lavoratori a tali pericoli è possibile eseguire un monitoraggio microbiologico ambientale dei luoghi di lavoro. Il monitoraggio permette di “ conoscere le concentrazioni dei microrganismi presenti, escludere la presenza di eventuali patogeni e valutare l’efficacia delle misure adottate per il contenimento del rischio” (D. Lgs. 81/08).
Il numero e la tipologia di microrganismi e/o la presenza di allergeni vengono determinati attraverso analisi di laboratorio eseguite su campioni prelevati nell’ambiente o sulle superfici di lavoro.
A seguito di tale intervento sarà quindi possibile esprimere un giudizio relativo allo stato igienico e alla salubrità ambientale dei locali e degli ambienti lavorativi.
Rischio Biologico e Covid-19
L'epidemia
di COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica verso la
quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e
protezione dettate dalle Autorità Sanitarie Locali sulla base dei Decreti del
Ministero della Salute, e Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Si ricorda che la protezione dei lavoratori dal rischio virus SARS-CoV-2 e le
attività di prevenzione e protezione dei lavoratori come in generale dal
rischio biologico, sono poste in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs.
81/08 ssmmii che le attua in collaborazione con il Medico Competente aziendale
ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda. Tali
procedure fanno riferimento principalmente alle previsioni di cui al Titolo X - Esposizione ad agenti biologici - del D. Lgs. 81/08.
Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.
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