VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Il rischio vibrazioni, dovuto all'utilizzo di strumenti o macchinari specifici, è un fattore da non sottovalutare per il lavoratore, che può essere esposto a sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

A livello normativo, tale rischio è trattato al Capo III del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ("Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni") e, nello specifico, è l'articolo 202 a prevedere l'obbligo di valutazione del rischio vibrazioni.

Valutazione rischio vibrazioni: cos’è e quando serve valutarlo.

L'  esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo durante l'attività lavorativa anche senza sfociare per forza in effetti patologici, quindi costituisce una fonte di rischio assolutamente da non trascurare.

Martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, ma anche tagliaerba, carrelli elevatori, trattori e molti altri strumenti: la valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, e va integrata al DVR.

Essa, inoltre, va  aggiornata ogni 4 anni   (o prima, in caso di modifiche sostanziali dell'organizzazione aziendale) e può essere effettuata con o senza misurazioni. Quest'ultimo caso, infatti, è possibile qualora i dati di esposizione siano reperibili dalle banche dati  o direttamente dai costruttori. 

In caso contrario, i livelli di esposizione a vibrazioni andranno opportunamente misurati.

In base all'articolo 201 del D.Lgs. 81/08, il valore limite di esposizione giornaliera per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (su un periodo di riferimento di 8 ore) è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è di 20 m/s2.

Il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 2,5 m/s2.

Il valore limite di esposizione giornaliera per le vibrazioni trasmesse al corpo intero , normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è di 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi di 1,5 m/s2.

Il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 0,5 m/s2.

COME POSSIAMO AIUTARTI

ELITE supporta il Datore di Lavoro che deve dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni  ai sensi dell’art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008 . Si procede ad effettuare i rilievi con vibrometro dotato di accelerometri  presso i luoghi di lavoro verificando il livello di vibrazione delle macchine o delle attrezzature aziendali, i tempi di esposizione e le mansioni dei gruppi omogenei di lavoratori. Successivamente si elaborerà una relazione tecnica che permetterà al datore di lavoro di conoscere e valutare il livello di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni identificando il grado di rischio a cui essi sono sottoposti.
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