Ecco perché il D.Lgs. 81/08 pone particolare attenzione al rischio da movimentazione manuale dei carichi, tanto da dedicare a questa tematica un Titolo a parte del Testo Unico sulla sicurezza (il VI).
Nello specifico, le norme di sicurezza previste riguardano tutte le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (in particolare dorso-lombari) per i lavoratori.
È l'art. 167 a dare una definizione di movimentazione manuale dei carichi, includendo tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico (che possono comportare le conseguenze appena citate), comprese le azioni quali:
Per "patologie da sovraccarico biomeccanico", invece, si intendono tutte quelle che interessano le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Il datore di lavoro, ove applicabili, deve innanzitutto adottare le misure organizzative idonee a evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Qualora non fosse possibile, l’art. 168 del Testo Unico definisce gli obblighi del datore di lavoro per ridurre i rischi da MMC.
Nello specifico, egli è tenuto a:
Come riferimento per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, vengono prese in considerazione le norme tecniche della serie ISO11228 , della ISO TR 12295 e della BS18004.
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