Valutazione della conformità del luogo di lavoro

Il Titolo II (Luoghi di lavoro) del Testo Unico D.Lgs. n.81/2008 è il primo dei titoli speciali del D.Lgs. n.81/2008, e costituisce attuazione di una specifica direttiva particolare in materia di salute e sicurezza rispetto a quella quadro, la n. 89/391. Detto titolo è stato formulato tenendo conto innanzitutto delle previsioni della direttiva applicabile che costituisce il parametro indefettibile di riferimento. Il Titolo II corrisponde all’omologo Titolo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e costituisce attuazione della direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro, nonché di alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 concernente norme generali per l’igiene del lavoro.
 
L'articolo 62 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I [Disposizioni generali], si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Le misure indicate dalla legge vigente, ovvero dal titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di ambienti di lavoro, hanno “efficacia imperativa diretta, per cui il destinatario di esse non può adottare unilateralmente cautele in contrasto con quelle espressamente imposte per garantire l'igiene negli ambienti di lavoro” (Cass. sez, VI pen., 1/4/1971, Pratesi).
 
Requisiti di sicurezza
L'articolo 63 del D.Lgs. 81/2008 - Requisiti di salute e di sicurezza – definisce in via generale i requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro, in particolare rinviando all'allegato IV che in gran parte riproduce prescrizioni dei previgenti D.p.r. n. 303/56 e D.p.r. n. 547/1955:
“1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV (Requisiti dei luoghi di lavoro).
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente”.
 
Obblighi fondamentali
L'articolo 64 del D.Lgs. n. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro – prevede che:
“1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3 [1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.];
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

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